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REGOLAMENTO DELLA SEZIONE

 

ARTICOLO 1
1. La Sezione della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale è stata costituita presso il Seminario Arcivescovile maggiore di Milano con decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° novembre 1972 (N. 965/69/43).
2. Essa, in armonia con le finalità istituzionali della Facoltà (cfr. Statuti, art. 2 e art. 3, par. 2), si propone come fine essenziale la promozione teologico culturale dei suoi studenti, in ordine alla loro vita di fede e alla preparazione al ministero presbiterale, in vista della quale fa proprio il progetto educativo del Seminario.
3. La Sezione è retta dagli Statuti della Facoltà, approvati dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 15 febbraio 1982 (N. 782/79), specificati dal presente Regolamento.
4. Alla gestione economica della Sezione provvede il Seminario Arcivescovile di Milano. In particolare, la Sezione dispone di una somma congrua alle necessità di ogni anno accademico.

LE PERSONE

1. GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA SEZIONE

ARTICOLO 2
Le autorità della Sezione sono collegiali e personali. Autorità collegiali sono il Consiglio di Sezione e il Consiglio dei Professori. Autorità personale è il Direttore di Sezione (cfr. Statuti, art. 6, par. 1).

ARTICOLO 3
1. La Sezione è governata, per quanto riguarda gli studi, dal Direttore di Sezione, nominato dall'Arcivescovo e approvato dal Consiglio di Facoltà (cfr. Statuti, art. 10, par.1). Il Direttore di Sezione deve possedere il titolo di Dottore ed esercitare attualmente l'insegnamento nella Sezione stessa.
2. Il Direttore di Sezione esercita le funzioni previste dagli Statuti della Facoltà; in particolare:
a) cura il coordinamento dei programmi e i piani di studio degli alunni (cfr. Statuti, art. 10, par. 2);
b) indice e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione, stabilendone l'ordine del giorno (cfr. Statuti, art. 13, par. 2);
c) rappresenta a tutti gli effetti la Sezione negli organi direttivi della Facoltà (cfr. Statuti, art. 11, par. 1 e art. 23, par. 4).
3. Il Direttore di Sezione dura in carica per un quadriennio rinnovabile una sola volta.
4. L'Arcivescovo può nominare, tra i Docenti della Sezione, un Vice Direttore che coadiuvi il Direttore e lo supplisca in caso di assenza o di impedimento.
Il Vice Direttore dura in carica per il tempo fissato nel decreto di nomina.

ARTICOLO 4
1. La Sezione ha un proprio Consiglio (cfr. Statuti, art. 13, par. 1), composto:
a) dal Direttore di Sezione, che lo presiede;
b) da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'or-dinamento degli studi;
c) dai Rettori del Seminario (cfr. Statuti, art. 23, par. 3),
d) da rappresentanti degli alunni della Sezione in numero non superiore ad un quinto dei membri complessivi, eletti ogni anno dagli alunni ordinari (cfr. Statuti, art. 13, par. 1).
2. Compito del Consiglio di Sezione è, entro i limiti degli Statuti della Facoltà (cfr. Statuti, art. 13, par. 2), e del presente Regolamento:
a) curare il buon andamento e l'incremento della Sezione;
b) stabilire e coordinare i programmi della Sezione, da presentare all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
c) vigilare sull'andamento delle discipline nella Sezione.
3. Il Consiglio di Sezione verrà convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui (cfr. Statuti, art. 13, par. 4):
a) lo ritiene opportuno il Direttore;
b) lo richiede, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti di cui si desidera la trattazione, almeno un terzo dei membri. In questo caso il Direttore convocherà il Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. Lo svolgimento delle riunioni è guidato dal Direttore. Il Segretario o un Docente incaricato dal Direttore annota gli elementi essenziali della discussione e le formule delle delibere e prepara il verbale delle riunioni, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa lettura e con facoltà di correzioni e di precisazioni, nella riunione successiva.
5. Il Preside della Facoltà deve essere invitato alle riunioni del Consiglio, quando si tratta dei programmi e dell'ordinamento generale della Facoltà (cfr. Statuti, art. 8, par. 4).

ARTICOLO 5
1. Il Consiglio dei Professori è presieduto dal Direttore di Sezione e composto da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi (cfr. Statuti, art. 13, par. 1).
Alle riunioni del Consiglio partecipano anche i Rettori del Seminario, con diritto di parola e senza diritto di voto.
2. Il Consiglio dei Professori della Sezione:
a) propone al Consiglio dei Professori della Facoltà, in seguito a votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti validi, la nomina di eventuali Assistenti fatta dal Direttore di Sezione (cfr. Statuti, art. 13, par. 3a);
b) approva i temi degli elaborati scritti per il conseguimento del primo titolo accademico;
c) stabilisce nei casi dubbi, secondo i principi generali fissati dalla Facoltà, se gli alunni abbiano i requisiti necessari per essere ammessi alla Sezione o al primo grado accademico e definisce i problemi di valutazione di titoli e di corsi sostenuti fuori dalla Facoltà (cfr. Statuti, art. 13, par. 3b);
d) nomina la Commissione che assiste il Bibliotecario per coordinare il programma di sviluppo della Biblioteca del Seminario nel settore degli studi teologici (cfr. Statuti, art. 33).
3. Per la convocazione e la procedura valgono le norme dell'art. 4, parr. 3, 4 e 5, in quanto applicabili.

ARTICOLO 6
1. Perché le deliberazioni dei Consigli siano valide è necessario (cfr. Statuti, art. 6, par. 2):
a) che tutti gli aventi diritto siano stati convocati, mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione del Consiglio;
b) che le presenze raggiungano il numero legale di cui al par. successivo;
c) che le deliberazioni siano state prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e, quando riguardano le persone, a scrutinio segreto.
2.
a) Per il computo del numero legale in prima convocazione si chiede sempre la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione è necessaria e sufficiente la maggioranza assoluta.
b) La maggioranza qualificata è necessaria:
nei casi previsti dall'art. 33 (approvazione e modifica del Regolamento);
quando il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno e lo segnali previamente nell'ordine del giorno;
quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta su proposta anche solo di uno dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni non diventano esecutive ove il Rettore Maggiore del Seminario esprima la sua opposizione.
4. Le deliberazioni dovranno essere comunicate per iscritto a tutti i membri (cfr. Statuti, art. 6, par. 3) e pubblicate all'albo della Sezione.


2. I DOCENTI

ARTICOLO 7
1. I Docenti della Sezione sono nominati dall'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà (cfr. Statuti, art. 4).
L'Arcivescovo vigila pure su tutto l'insegnamento (cfr. Statuti, art. 23, par. 1).
2. I sacerdoti diocesani e i religiosi o loro equiparati, per diventare Docenti della Sezione e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o Superiore. Si osserveranno le norme stabilite al riguardo dalla competente autorità ecclesiastica (cfr. Statuti, art. 16, par. 2).
3. Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, con quello del Romano Pontefice.
I Docenti si impegneranno a collaborare tra loro (cfr. Statuti, art. 16, par. 3).
4. I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato (cfr. Statuti, art. 16, par. 4).
5. Possono essere nominati Docenti soltanto coloro che sono in possesso del secondo grado accademico (Licenza) o di un titolo non ecclesiastico equipollente che, a giudizio della Facoltà, sia pertinente alla materia insegnata.
Almeno due terzi del corpo dei Docenti della Sezione debbono essere in possesso anche del terzo grado accademico (Dottorato).

ARTICOLO 8
La situazione giuridica e il trattamento economico dei Docenti sono stabiliti dall'"organico" del Seminario (cfr. Statuti, art. 23, par. 1).

ARTICOLO 9
Un'eventuale sospensione o privazione definitiva dell'insegna-mento per gravi motivi d'ordine dottrinale avvenga solo in seguito a formale procedimento, in cui si garantisca all'interessato ogni possibilità di difesa davanti a una Commissione composta dal Direttore di Sezione e da due Docenti designati uno dall'Arcivescovo e l'altro dall'interessato.

ARTICOLO 10
1. Sono considerati Docenti della Sezione soltanto i professori che svolgono uno o più corsi compresi tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi.
2. Il corpo dei Docenti della Sezione comprende Professori incaricati a tempo indeterminato e Professori incaricati anno per anno.
L'incarico a tempo indeterminato viene conferito a chi, dopo aver conseguito il grado canonico del Dottorato, ha insegnato per almeno cinque anni nella Sezione.
3. La Sezione si riserva di invitare altri Docenti per lo svolgimento di corsi opzionali o per la guida di seminari o di esercitazioni.
L'invito verrà fatto dal Direttore, previa intesa con il Rettore Maggiore del Seminario.
4.Eventuali Assistenti sono nominati secondo la procedura prevista dall'art. 5, par. 2a.

ARTICOLO 11
1.Quando un Docente compie i settanta anni di età diventa emerito e, salvo casi di particolare necessità, non gli saranno più affidati corsi istituzionali; potrà proporre corsi opzionali o seminari e dirigere esercitazioni o elaborati scritti (cfr. Statuti, art. 21, par. 1); continuerà a far parte del corpo docente della Sezione e avrà il diritto a partecipare agli organi collegiali con voce attiva e passiva, senza averne di per sé il dovere e senza entrare nel computo del quorum per il calcolo del numero legale.
2. L'Arcivescovo può esonerare un Professore dall'insegnamento per sopravvenuta inabilità permanente chiara e riconosciuta (cfr. Statuti, art. 21, par. 3).

 

3. GLI STUDENTI

ARTICOLO 12
1. Gli alunni della Sezione si distinguono in alunni ordinari, alunni straordinari e alunni uditori.
Sono considerati alunni della Sezione soltanto coloro che sono formalmente iscritti e in regola con il versamento delle tasse scolastiche.
2. L'ammissione alla Sezione di alunni appartenenti a un Istituto religioso o laici è subordinata all'assenso dell'Arcivescovo (cfr. Statuti, art. 24, par. 1).

ARTICOLO 13
1. Sono alunni ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'ammissione alle università di Stato, frequentano tutti i corsi e svolgono tutti i lavori personali prescritti, acquisendo così il diritto di sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico (cfr. Statuti, art. 25, par. 1).
2. Per quanto riguarda le condizioni di ammissione alla Sezione (cfr. Statuti, art. 25, par. 2 e 5) valgono le seguenti norme:
a) per chi accede alla Sezione con un diploma diverso dalla maturità classica, il Seminario dovrà garantire gli opportuni corsi o prove a carattere integrativo circa le lingue latina e greca e la filosofia.
Spetta al Consiglio dei Professori stabilire i criteri applicativi di determinazione di siffatte integrazioni;
b) casi particolari di studenti provenienti da scuole estere o già in possesso di titoli accademici civili o ecclesiastici o che, comunque sia, hanno già frequentato altre facoltà universitarie o altri seminari verranno sottoposti al Consiglio dei Professori e da questo risolti ai sensi dell'art. 5, par. 2 del presente Regolamento, prescrivendo eventualmente opportune integrazioni di programmi alla luce dell'ordinamento degli studi della Sezione.
3. Non possono essere ammessi alla Sezione in qualità di alunni ordinari coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre facoltà universitarie civili o ecclesiastiche, a meno che si tratti soltanto di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso o di ultimare il lavoro di tesi (cfr. Statuti, art. 25, par. 6).

ARTICOLO 14
Sono alunni straordinari:
a) coloro che non avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13, par. 1, frequentano tuttavia i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico;
b) coloro che, pur avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13, par. 1, non possono essere ammessi come alunni ordinari (cfr. art. 13, par. 3b).

ARTICOLO 15
Sono alunni uditori coloro che, avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13, par. 1, con il consenso dei Docenti interessati sono ammessi dal Direttore di Sezione a frequentare uno o più corsi di loro scelta, impegnandosi alla regolare frequenza e, normalmente, a presentarsi ai relativi esami (cfr. Statuti, art. 26).

 

4. GLI OFFICIALI

ARTICOLO 16
Par. 1. Il Segretario della Sezione attende, sotto la guida del Direttore, alla segreteria e all'archivio corrente della scuola (cfr. Statuti, art. 31). In particolare è suo compito:
a) tenere aggiornati i registri generali e i libretti personali degli studenti;
b) curare l'iscrizione e la notificazione degli esami;
c) notificare l'ordine del giorno delle riunioni dei Consigli ai membri degli stessi, e in genere ogni altra comunicazione che riguarda la scuola;
d) redigere il verbale delle riunioni dei Consigli, salva la disposizione dell'art. 4, par. 4;
e) preparare e tenere aggiornati i documenti ufficiali, che eventualmente sottopone alla firma delle autorità competenti;
f) curare la stampa dei documenti e dell'annuario della Sezione;
g) raccogliere le iscrizioni degli alunni.
Par. 2 . Il Segretario della Sezione è nominato dal Rettore Maggiore del Seminario.
Par. 3. Il Segretario, qualora non sia insegnante della Sezione, partecipa alle riunioni dei Consigli e agli scrutini con diritto di parola ma senza diritto di voto.


GLI STUDI

1. L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

ARTICOLO 17
1. Le discipline di insegnamento si distinguono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie.
Sono parimenti istituite discipline complementari (corsi opzionali) ed esercitazioni sia collettive (seminari) che personali, di libera scelta da parte degli alunni nel quadro degli adempimenti richiesti dall'art. 19.
2. La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene fatta dal Consiglio di Sezione ed è approvata dal Consiglio di Facoltà (cfr. Statuti, art. 35, par. 1).

ARTICOLO 18
1. Nella formulazione dei programmi il Consiglio di Sezione mira a favorire una solida formazione filologica e critico storica, progressivamente approfondita, insieme con la formazione a uno spirito di riflessione e di sintesi speculativa (cfr. Statuti, art. 36, par. 3).
2. I programmi sono ordinati in modo che, nel primo biennio, viene assicurata prevalentemente la formazione filosofica e la conoscenza delle basi storiche del pensiero cristiano e delle basi generali della teologia.
Nel quadriennio successivo l'approfondimento teologico della Rivelazione avverrà in tutte le sue dimensioni, ai sensi della Costituzione Dogmatica "Dei Verbum" e dell'art. 16 del Decreto "Optatam Totius" del Concilio Vaticano II (cfr. Statuti, art. 37, par. 1 e 2).
3. Spetta al Seminario, di intesa con la Facoltà, disporre quelle integrazioni dell'ordinamento accademico degli studi o delle singole discipline che ritiene necessarie od opportune al fine della formazione pastorale che gli compete (cfr. Statuti, art. 37, par. 3).
Sarà cura del Direttore di Sezione, di intesa con il Rettore interessato, comporre in spirito di convergente preoccupazione educativa le concorrenti e complesse esigenze emergenti in proposito, a livello di calendario, di orari e di organizzazione generale della scuola.

ARTICOLO 19
Al fine di stimolare ed educare gli studenti alla ricerca personale è fatto obbligo a tutti gli alunni della Sezione di impegnarsi, nel periodo compreso tra il primo e il quinto corso teologico, in tre lavori personali (cfr. Statuti, art. 25, par. 1), di cui almeno uno entro il biennio. I tre lavori consisteranno in un'esercitazione scritta sotto la guida di un professore, la frequenza ad un corso opzionale e la partecipazione ad un seminario.

ARTICOLO 20
I corsi opzionali e i seminari hanno la durata di un semestre e comprendono un minimo di dieci ore.
I corsi opzionali, i seminari e le esercitazioni personali si concludono con una classificazione che viene registrata nel libretto scolastico.

ARTICOLO 21
Gli alunni che intendono presentarsi agli esami per il conseguimento del primo grado accademico devono (cfr. Statuti, art. 43):
a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
b) aver composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del regolamento apposito;
c) aver superato le tre prove personali di cui all'art. 19.


ARTICOLO 22
1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza a un corso non viene riconosciuta ai fini accademici se non è raggiunta almeno la misura dei due terzi delle presenze richieste.
2. I Docenti, d'intesa con il Direttore, hanno la facoltà di usare, come la lezione magisteriale, altri mezzi didattici di comunicazione con gli alunni al fine di rendere l'insegnamento e l'apprendimento più efficaci, più partecipati, più differenziati, sentite le richieste e tenuto conto delle possibilità degli alunni e delle disponibilità obiettive delle necessarie strutture didattiche, nel rispetto delle esigenze della vita interna del Seminario.

 

2. VALUTAZIONE DEL PROFITTO E GRADO ACCADEMICO

ARTICOLO 23
La valutazione del profitto degli alunni si fa attraverso un giudizio sui loro lavori personali e attraverso esami orali o scritti.
Il giudizio complessivo tiene conto dei due elementi in equa proporzione (cfr. Statuti, art. 39)

ARTICOLO 24
Gli alunni devono sostenere una verifica di profitto per ogni corso e per ogni lavoro personale ai quali sono obbligati ai sensi dell'ordinamento degli studi della Sezione.
L'esame conclude normalmente il corso per cui è stabilito (cfr. Statuti, art. 40).

ARTICOLO 25
1. La Sezione indice quattro sessioni di esami nei periodi invernale, primaverile, estivo e autunnale. Le sessioni invernale ed estiva prevedono due appelli per materia; per il solo quinto anno di corso la sessione estiva prevede tre appelli per materia. Le sessioni primaverile e autunnale prevedono un solo appello per materia.
2. Gli alunni impediti di presentarsi all'esame per malattia o per altra grave ragione potranno fruire di un appello straordinario, stabilito dal Direttore di Sezione in accordo con l'alunno e il Docente interessato..

ARTICOLO 26
1. L'iscrizione agli esami si fa nei giorni prestabiliti, presso la segreteria della Sezione, con la compilazione di un apposito modulo.
2. L'alunno che, regolarmente iscritto a un esame, decidesse di ritirarsi, deve notificarlo al Segretario.
3. L'ordine e l'orario degli esami verranno fissati e opportunamente notificati dal Segretario.

ARTICOLO 27
L'alunno può ritirarsi da un esame già cominciato solo nella fase iniziale della prova, ma non più di una volta per il medesimo esame.

ARTICOLO 28
1. Il voto viene stabilito dal Docente o dalla commissione d'esame e segnato e vidimato con firma del Docente e dell'alunno sul verbale di esame.
2. Il voto viene espresso in trentesimi.
3. Gli eventuali casi di contestazione del voto da parte di un alunno o di incertezza del Docente circa la sufficienza del risultato dell'esame o circa il voto vengono definiti in sede di scrutinio.
4. L'eventuale rifiuto di un voto positivo e la conseguente richiesta di ripetizione della prova sono consentite allo studente una sola volta.

ARTICOLO 29
1. In base ai requisiti stabiliti dall'art. 43 degli Statuti e dal presente Regolamento per il conseguimento del primo grado accademico (diploma di baccalaureato in teologia), il Consiglio di Sezione determina all'inizio di ogni anno accademico le modalità e i programmi dell'esame conclusivo di baccalaureato e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. La sessione ordinaria per l'esame di baccalaureato cade durante l'estate.
Una seconda sessione può essere indetta, all'occorrenza, nei mesi invernali.
3. Il diploma di baccalaureato in teologia verrà conferito dal Preside della Facoltà, dietro comunicazione autentica dei risultati dell'esame fatta dalla Segretria della Sezione.

 

3. STRUMENTI Dl LAVORO E Dl ESPRESSIONE SCIENTIFICA

ARTICOLO 30
La Sezione si avvale della Biblioteca del Seminario, che è retta da un proprio regolamento, è diretta dal Bibliotecario del Seminario, assistito dalla commissione di cui all'art. 5, par. 2, ed è dotata annualmente dal Seminario stesso di congrue disponibilità finanziarie per il necessario incremento.

ARTICOLO 31
La Sezione si esprime soprattutto nella Rivista Teologica "La Scuola Cattolica".

 

4. LE SEDI DELL'INSEGNAMENTO

ARTICOLO 32
La Sezione svolge i propri corsi e le altre attività didattiche nelle sedi del Seminario.

* * * *


ARTICOLO 33
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento in cui sarà confermato dall'Arcivescovo, dopo essere stato approvato dal Consiglio di Sezione, con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
Eventuali modifiche potranno anche essere introdotte ad experimentum per due anni, al termine dei quali, previa approvazione del Consiglio, dovranno essere sottoposte all'Arcivescovo per la conferma.

DIONIGI CARD. TETTAMANZI
Arcivescovo di Milano

Milano, 2 maggio 2006

 


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