RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI ACCADEMICI PONTIFICI
(Estratto dalla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 62 del 16-3-94, p. 4)
"La Repubblica Italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n.2 comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito al punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:
Art. 1
Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina "Sacra Scrittura".
Art. 2
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".
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Rimangono in vigore, nella misura in cui non sono state superate dalle su citate Intese o modificazioni, le seguenti indicazioni. La Licenza e il Dottorato in Teologia, se vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili, sono riconosciuti validi, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari, per:
a. L'immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi. Ai fini di esenzione da frequenze e abbreviazione di corsi universitari, a discrezione delle Autorità Accademiche, anche i certificati originali degli studi compiuti devono essere preventivamente vidimati e legalizzati. (Circolare M.P.I. del 2-10-1971 n. 3787)
b. L'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici Religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di Italiano e uno di Storia civile, presso una Facoltà od Istituto Universitario statale o libero. (Art. 7 del R.D. del 6-5-1925 n. 1084).
c. L'ammissione ai Concorsi-Esami di Stato per il conseguimento dell'A-bilitazione o Idoneità all'insegnamento nelle Scuole o Istituti, parificati o pareggiati di istruzione Media di 1° e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in Lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere. (Art. 31 della Legge 19-1-1042 n. 86).
d. Esercizio provvisorio dell'insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (n. 3), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato. (Nota Ministeriale del 5-12-1958 e successive estensioni: n. 411 del 10-11-1964; n. 498 del 29-11-1965; n. 429 del 15-11-1966).
Per le vidimazioni si richiede una domanda, nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato, da parte del competente Superiore Ecclesiastico (per sacerdoti secolari e seminaristi, il proprio vescovo).
Le vidimazioni richieste per l'Italia sono le seguenti:
1. Congregazione per l'Educazione Cattolica - Piazza Pio XII, 3 - Roma
2. Segreteria di Stato di Sua Santità - Palazzo Apostolico - Città del Vaticano
3. Nunziatura Apostolica in Italia - Via Po, 27 - Roma
4. Prefettura di Roma (Ufficio Bollo) - Via IV Novembre, 119/A - Roma.