Riconoscimento dei titoli accademici pontifici (Estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale – n. 62 del 16-3-94, p. 4)

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I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art.1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale.
l riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà ancheaccertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a nonmeno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.